Art. 45
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Decisione)
1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 321. - (Decisione) Il conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".
Storico versioni
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