Art. 45

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Decisione) 1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 321. - (Decisione) Il conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 45 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo