Art. 49

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Sospensione dell'esecuzione e dei processi) 1. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373 401 e 407". Nota all': - Il testo dell'art. 337 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi). - L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 49 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo