Art. 49
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Sospensione dell'esecuzione e dei processi)
1. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373 401 e 407".
Nota all':
- Il testo dell'art. 337 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi). - L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-26;353#art-49