Art. 52
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Domande ed eccezioni nuove)
1. L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 345. - (Domande ed eccezioni nuove)- Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono essere nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispesabili ai fini della decisione della cause ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile. Può sempre riferirsi il giuramento decisorio".
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