Art. 50

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Forma d'appello) 1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 342. - (Forma d'appello) - L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione nonchè le indicazioni prescritte nell'articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della udienza di trattazione devono intercorrere, termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis".
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