Art. 54
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Improcedibilità dell'appello)
1. L'articolo 348 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 348 (Improcedibilità d'appello), L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce i termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, l'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".
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