Art. 59
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)
1. L'alinea del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile e sostituito dal seguente:
"Le sentenze pronunziata in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione".
Nota all':
- Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile, già modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regoalmento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contradditoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".
Storico versioni
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