Art. 59

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) 1. L'alinea del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile e sostituito dal seguente: "Le sentenze pronunziata in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione". Nota all': - Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile, già modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regoalmento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contradditoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 59 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo