Art. 60
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Riserva facoltativa di ricorso entro
sentenze non definitive)
1. Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa".
Nota all':
- Il testo dell'art. 361 del codice di procedura civile, già modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 361 (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive). - Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4) del secondo comma del'art. 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non può farsi, se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle parti sia proposto immediatamente ricorso".
Storico versioni
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