Art. 56

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) 1. L'articolo 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 351 - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza. La parte mediante ricorso al presidente del collegio può richiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione. Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in Camera di Consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera del consiglio il collegio riconferma, modifica e revoca il decreto con ordinanza non impugnabile".
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