Art. 65
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza
in camera di consiglio)
1. L'articolo 377 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 377 - (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio). - Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza alla camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima".
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