Art. 70

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Norme applicabili alla controversia in materia di locazione di comodato e di affitto) 1. Dopo l'articolo 447 del codice di procedura civile è inserito il seguente: "Art. 447-bis - (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto) - Le controversie di cui all', secondo comma numero 3) sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 e 421 primo comma 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 primo e secondo comma 430, 433, 434 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili. Per le controversie relative ai rapporti di cui all', secondo comma, numero 3), è competente il guidice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza. Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti. Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stessa possa derivare l'altra parte gravissimo danno".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 70 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo