Art. 75
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 10 dic 1994
(Esecuzione del sequestro
conservativo dei mobili)
1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile è costituito dal seguente:
"Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi".
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