Art. 78

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Determinazione delle udienze di prima comparizione). 1. L'articolo 69-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 69-bis. - (Determinazione delle udienze di prima comparizione). - Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353#art-78

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 78 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo