Art. 82
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Appello contro la sentenza di estinzione del processo)
1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 130. - (Appello contro la sentenza di estinzione del processo).
- Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.
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