Art. 87

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni) 1. Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonchè la misura dei compensi dovuti agli istituti. Nota all': - Il testo dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 159 (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni). - Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministero di grazia e giustizia. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonchè la misura dei compensi dovuti agli istituti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353#art-87

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 87 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo