Art. 92
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 10 dic 1994
Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria).
1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all', la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al
30 aprile 1995
, le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Le disposizioni di cui agli ; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal
30 aprile 1995
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 1990
COSSIGA
ANDEROTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di
grazia e giustizia
Visto, il Gurdasigilli: VASSALLI
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