Art. 3
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Competenza del pretore)
1. L' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
". - (Competenza del pretore). - Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;
2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case".
Storico versioni
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