Art. 6

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Regolamento necessario di competenza) 1. L' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ". - (Regolamento necessario di competenza). - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli , non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 6 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo