Art. 6
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Regolamento necessario di competenza)
1. L' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
". - (Regolamento necessario di competenza). - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli , non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".
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