Art. 2
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Momento determinante della giurisdizione e della competenza)
1. L' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
. - (Momento determinante della giurisdizione e della competenza). - La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".
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