Art. 4
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Incompetenza)
1. L' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
". - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall' sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall', è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni".
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