Art. 28
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Termine per l'intervento)
1. L'articolo 268 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 268. - (Termine per l'intervento). - L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio".
Storico versioni
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