Art. 24
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Comparse conclusionali e memorie)
1. L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 190. - (Comparse conclusionali e memorie). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni".
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