Art. 24

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Comparse conclusionali e memorie) 1. L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 190. - (Comparse conclusionali e memorie). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 24 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo