Art. 27
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Deferimento del giuramento suppletorio).
1. L'articolo 240 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 240. - (Deferimento del giuramento suppletorio). - Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-26;353#art-27