Art. 27 · LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Art. 27

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Deferimento del giuramento suppletorio). 1. L'articolo 240 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 240. - (Deferimento del giuramento suppletorio). - Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio".
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