Art. 30
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Costituzione del terzo chiamato)
1. L'articolo 271 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".
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