Art. 34
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria in appello)
1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'imputazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".
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