Art. 34

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) 1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'imputazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 34 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo