Art. 23

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Rimessione al collegio) 1. Il primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma". Nota all': - Il testo dell'art. 189 del codice di procedura civile, già modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulare anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo