Art. 18
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Deduzioni istruttorie)
1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 184. - (Deduzioni istruttorie). - Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi".
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