Art. 20
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)
1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 186-bis. - (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in cso di estinzione del processo.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma".
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