Art. 19
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Rimessione in termini)
1. Dopo l'articolo 184 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 184-bis. - (Rimessione in termini). La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.
Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".
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