Art. 14

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Effetti e revoca delle ordinanze) 1. Il numero 3) del terzo comma dell'articolo 177 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;". Nota all': - Il testo dell'art. 177 del codice di procedura civile, già modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 177 (Effetto e revoca delle ordinanze). - Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. Non sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti; 2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge; 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; 4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente.
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