Art. 14
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Effetti e revoca delle ordinanze)
1. Il numero 3) del terzo comma dell'articolo 177 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;".
Nota all':
- Il testo dell'art. 177 del codice di procedura civile, già modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 177 (Effetto e revoca delle ordinanze). - Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;
4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente.
Storico versioni
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