Art. 11

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Comparsa di risposta) 1. L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 167. - (Comparsa di risposta). Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo