Art. 42
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Contenuto della domanda)
1. L'articolo 318 del codice di procedura civile sostituito dal seguente:
"Art. 318. - (Contenuto della domanda) - La domanda comunque, proposta deve contenere, oltre l'indicazione del giudice delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis, ridotti alla metà.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".
2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile è sopressa l'intitolazione:
"Capo II. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al Conciliatore".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-26;353#art-42