Art. 44
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Trattazione della causa)
1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 320. - (Trattazione della causa) - Nella prima udienza il conciliatore interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il conciliatore invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
Quando sia reso necessario delle attività svolte dalle parti in prima udienza, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni richieste di prova.
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio".
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