Art. 3 · LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Art. 3

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Competenza del pretore) 1. L' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ". - (Competenza del pretore). - Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case".
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