Art. 86
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 10 dic 1994
(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di
sentenza straniera o di lodo arbitrale)
1. Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 156-bis. - (Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale). - Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.
La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156".
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