Art. 85

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 10 dic 1994
(Esecuzione sui beni sequestrati) 1. Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice".
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