Art. 76

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 10 dic 1994
(Forma dell'istanza) 1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 76 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo