Art. 76
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 10 dic 1994
(Forma dell'istanza)
1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-26;353#art-76