Art. 76 · LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Art. 76

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 10 dic 1994
(Forma dell'istanza) 1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater".
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