Art. 73

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Mutamento del rito) 1. L'articolo 667 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 667. - (Mutamento del rito) Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 73 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo