Art. 73
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Mutamento del rito)
1. L'articolo 667 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 667. - (Mutamento del rito) Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426".
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