Art. 75 · LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Art. 75

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 10 dic 1994
(Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili) 1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile è costituito dal seguente: "Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi".
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