Accordo
Art. 19
In vigore dal 5 set 1989
1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali siano le autorità competenti a regolare le questioni relative all'applicazione del presente accordo.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo designano i rapresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Stati, al fine di:
a) concordare i contingenti delle autorizzazioni di cui all';
b) stabilire di comune accordo il formulario delle concessioni e delle autorizzazioni ed esaminare le modalità e i termini del loro rilascio;
c) esaminare i problemi fiscali di cui all', paragrafo 2;
d) risolvere le difficoltà che potranno eventualmente
3. La Commissione Mista potrà inoltre proporre alle Autorità competenti i provvedimenti atti a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti su strada tra i due Stati.
4. Le proposte della Commissione Mista sono soggette all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-19