Accordo

Art. 19

In vigore dal 5 set 1989
1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali siano le autorità competenti a regolare le questioni relative all'applicazione del presente accordo. 2. Le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo designano i rapresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Stati, al fine di: a) concordare i contingenti delle autorizzazioni di cui all'; b) stabilire di comune accordo il formulario delle concessioni e delle autorizzazioni ed esaminare le modalità e i termini del loro rilascio; c) esaminare i problemi fiscali di cui all', paragrafo 2; d) risolvere le difficoltà che potranno eventualmente 3. La Commissione Mista potrà inoltre proporre alle Autorità competenti i provvedimenti atti a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti su strada tra i due Stati. 4. Le proposte della Commissione Mista sono soggette all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti di cui al paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986. — Testo vigente | Portale Normativo