Accordo

Art. 24

In vigore dal 5 set 1989
1. Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo che le Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste a tal fine dalle rispettive legislazioni. 2. Il presente Accordo avrà la validità di un anno. Sarà successivamente prorogato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti Contraenti da notificarsi al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso. Fatto a Nicosia il 2/5/1981 in due originali, in lingua italiana e in lingua francese, il testo francese facente fede in caso di controversia. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI CIPRO Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-24

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