Accordo
Art. 22
In vigore dal 5 set 1989
Tutte le controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, non risolte dalla Commissione Mista, saranno risolte per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-22