Accordo
Art. 20
In vigore dal 5 set 1989
I veicoli utilizzati per i trasporti previsti dal presente Accordo devono, al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente, essere coperti da una assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-20