Accordo

Art. 21

In vigore dal 5 set 1989
1. Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti previsti per i trasporti effettuati in base al presente Accordo devono essere effettuati in una valuta convertibile nei due Stati e liberamente trasferibile. 2. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti di cui al paragrafo 1. saranno effettuati secondo le disposizioni di tale accordo di pagamento.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-21

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