Accordo
Art. 17
In vigore dal 5 set 1989
Le Autorità competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, e se necessario tramite la Commissione Mista, le modalità relative allo scambio dei documenti necessari e dei dati statistici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-17