Accordo

Art. 14

In vigore dal 5 set 1989
1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo già importato temporaneamente che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in franchi già dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza divieti nè restrizioni, salvo l'osservanza delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti. 2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, in conformità alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stato oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo doganale.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986. — Testo vigente | Portale Normativo