Accordo
Art. 14
In vigore dal 5 set 1989
1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo già importato temporaneamente che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in franchi già dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza divieti nè restrizioni, salvo l'osservanza delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, in conformità alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stato oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo doganale.
Storico versioni
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