Accordo
Art. 9
In vigore dal 5 set 1989
I trasportatori, i conducenti, e gli altri membri dell'equipaggio, nonché i veicoli e le merci trasportate sono sottoposti alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente sul territorio della quale essi si trovano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-9