Accordo
Art. 10
In vigore dal 5 set 1989
I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle parti Contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci fra due punti situati sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-10