Accordo

Art. 10

In vigore dal 5 set 1989
I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle parti Contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci fra due punti situati sul territorio dell'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986. — Testo vigente | Portale Normativo