Accordo
Art. 6
In vigore dal 5 set 1989
1. Le autorizzazioni di cui all' sono di due tipi:
a) autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno da effettuare entro tre mesi successivi alla data del rilascio;
b) autorizzazioni per un solo viaggio di andata e ritorno esclusivamente in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio.
2. Durante il viaggio di transito non possono essere caricate o scaricate merci sul territorio del Paese di transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-6